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La Legge n. 190/2014 ha introdotto il Regime Forfetario, la cui disciplina è stata modificata prima dalla Legge n. 208/2015, poi dalla Legge n. 145/2018 e, da ultimo, dalla Legge n. 160/2019.
Le ultime novità sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.
È un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Accedono al Regime Forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno contemporaneamente:
conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000* euro annui, indipendentemente dalla attività esercitata;
sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi annui a titolo di lavoro dipendente, lavoro accessorio, e compensi a collaboratori.
*La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto 2 significative novità:
N.B.: Se si superano gli 85.000 euro di fatturato ma si resta al di sotto dei 100.000 euro, si potrà mantenere il Regime Forfettario ma se ne uscirà dall’anno successivo.
Non possono accedere al Regime Forfetario:
Restano invece soggetti agli obblighi di:
Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fattura elettronica è in vigore per i contribuenti in Regime Forfetario che nell’anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a 25.000 Euro (ragguagliati ad anno). Il 1° gennaio 2024 l’obbligo si estenderà a tutti gli altri forfettari indipendentemente dalla soglia di fatturato.
Il Professionista che esercita la propria professione deve emettere le fatture per le prestazioni eseguite in duplice copia, una per il cliente e l’altra per sé stesso (che dovrà essere conservata e consegnata al Commercialista).
La fattura deve avere le seguenti caratteristiche:
I principali costi che si sostengono per la partita IVA, in caso di Professionista non iscritto ad una Cassa Privata Previdenziale, sono i seguenti:
Imposta sostitutiva
Contributi previdenziali gestione separata INPS
1.Imposta sostitutiva
Chi applica il regime forfettario determina il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata.
Per chi svolge attività professionali tale coefficiente è pari al 78% ( il 22% è considerata la quota di costi che vengono sottratti forfettariamente).
Dal reddito determinato forfettariamente si deducono SOLTANTO i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno precedente (sono gli unici costi deducibili nel Regime Forfetario).
Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 5% (per i primi 5 anni*, poi passa al 15%) sostitutiva di quelle ordinariamente previste (IRPEF, addizionali regionale e comunale, Irap).
Per fare un esempio pratico:
* Fatturato annuo: € 20.000,00
* Coefficiente di redditività per PROFESSIONISTI: 78%
* Reddito imponibile lordo: 20.000,00 x 78%= 15.600,00
* Contributi GESTIONE SEPARATA INPS versati: € 1.600,00
* Reddito imponibile netto: 15.600,00 – 1.600,00= 14.000,00
-> Imposta sostitutiva del regime forfettario= 5% -> 14.000 x 5%= 700,00.
Quando si paga l’imposta sostitutiva?
In sede di Dichiarazione dei Redditi, l’imposta sostitutiva si pagherà in due rate annuali al:
N.B: Il primo anno di apertura di partita IVA non si verserà alcuna imposta, non essendo ancora individuato il reddito prodotto dall’attività; si effettuerà un unico versamento nell’anno successivo al 30 giugno, con il pagamento del primo acconto.
2.Contributi previdenziali INPS
Per tutti i contribuenti che avviano una propria attività economica, indipendente dal regime adottato, la normativa italiana prevede l’obbligo di versare i contributi previdenziali. Sono impropriamente chiamati “costi”, essendo un accantonamento per la futura (?) pensione e per i professionisti e i lavoratori autonomi che non hanno l’obbligo di iscriversi ad una Cassa Privata Previdenziale, verranno versati alla Gestione Separata Inps (fondo pensionistico di previdenza).
I contributi si versano in base ad aliquote definite annualmente dall’INPS, per il 2023 è stata confermata l’aliquota pari al 26,23% per i liberi professionisti senza cassa.
N.B.: Se non si fattura, non si ha l’obbligo di versare i contributi.
La base imponibile su cui si andranno a calcolare i contributi INPS da versare verrà determinata con le stesse modalità per il calcolo dell’imposta sostitutiva. All’ammontare dei ricavi bisognerà applicare il coefficiente di redditività previsto dal CODICE ATECO adottato in sede di apertura di partita IVA.
Riprendendo l’esempio di prima:
I contributi previdenziali INPS andranno versati insieme all’imposta sostitutiva in due rate annuali al 30 giugno e al 30 novembre.
Per quanto vantaggioso, non sempre il Regime Forfetario è l’opzione più conveniente… per questo il consiglio è sempre quello di rivolgervi ad un (BUON) consulente 😉
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